RICERCA ARTICOLI
Lavoro 27 Agosto 2021

Licenziamento collettivo: mancata comunicazione dei criteri di scelta

La Cassazione ritiene illegittima la procedura qualora nella comunicazione finale il datore di lavoro ometta qualsiasi indicazione circa i criteri di scelta degli esuberi e le modalità di applicazione.

In tema di indicazione dei criteri di scelta degli esuberi e delle loro modalità di applicazione nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo, la Corte di Cassazione si è già espressa più volte in passato chiarendo che (Cass. 9.9.2003, n. 13196) “la procedura disciplinata all’art. 4, L. 223/1991 assegna al sindacato, a fronte dell’esercizio del potere imprenditoriale, un ruolo di tutela dell’interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro nell’ambito del più generale controllo su eventi che incidano, in maniera non marginale, sull’assetto occupazionale; poiché la tutela di un tale interesse è subordinata alla informazione, da parte dell’imprenditore, da cui risulti la impraticabilità di rimedi alternativi ai licenziamenti, consegue che il lavoratore è legittimato a far valere l’incompletezza della informazione”, che peraltro va comunicata al lavoratore “preventivamente e non certo dopo i licenziamenti o contestualmente ad essi”. Inoltre (Cass. n. 2587/1918), “la non corrispondenza al modello legale della comunicazione di cui all’art. 4, c. 9, L. 223/1991, costituisce violazione delle procedure e dà luogo alla tutela indennitaria (ex art. 18, c. 7, 3° periodo, L. 300/1970), quantificabile tra 12 e 24 mensilità, previa dichiarazione di risoluzione del rapporto alla data del...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.