Amministrazione del personale 03 Gennaio 2026

Licenziamento con IA: Roma legittima il recesso per crisi

Il Tribunale capitolino respinge il ricorso di una graphic designer contro la riorganizzazione aziendale: provata la crisi economica e l’impossibilità di ricollocare la lavoratrice in altri ruoli compatibili.

La sentenza 19.11.2025, n. 9135 del Tribunale di Roma, IV Sezione Lavoro, respinge il ricorso di una graphic designer licenziata per giustificato motivo oggettivo durante una riorganizzazione aziendale. La decisione riconosce la legittimità del recesso alla luce della crisi economico-finanziaria documentata e della soppressione effettiva della posizione.

Vicenda processuale - La lavoratrice, assunta dal 14.03.2022 con inquadramento al IV livello del Ccnl Commercio Terziario presso una società di sicurezza informatica, svolgeva mansioni di grafica e redazione del piano editoriale LinkedIn. Il 2.05.2023 riceve la comunicazione di licenziamento per riorganizzazione aziendale e soppressione della posizione lavorativa. Contesta la decisione sostenendo che le sue mansioni continuano a essere svolte da altre colleghe e chiede reintegrazione e risarcimento. Durante il processo comunica di aver trovato nuovo impiego e rinuncia alla reintegrazione, mantenendo le pretese economiche.

Crisi documentata e riorganizzazione - La società resistente dimostra la crisi del biennio 2022-2023 con elementi convergenti: trasformazione societaria da S.p.A. a S.r.l., numerose risoluzioni di rapporti di lavoro, sfratto per morosità della sede e avvio di procedura negoziata di crisi d'impresa. La riorganizzazione viene orientata a salvaguardare il core business tecnologico, concentrato sui progetti “Dogma” e “Cluster 25”, che impiegano esclusivamente sviluppatori software ed esperti di cyber intelligence. Il settore design e marketing viene progressivamente ridimensionato perché considerato marginale rispetto alle attività produttive essenziali.
L’istruttoria chiarisce la distinzione professionale tra graphic design e UX/UI web design: la prima figura crea immagini per gadget aziendali, la seconda richiede competenze ulteriori legate all’esperienza utente e alle interfacce digitali. Le mansioni della ricorrente vengono progressivamente assorbite dai responsabili del team con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale che garantiscono risparmio economico e velocizzazione dei processi.

Prove e repêchage - Il Tribunale valorizza le testimonianze raccolte. L’amministratore unico conferma che la mancanza di nuovi investimenti ha reso necessaria la riduzione dell’area marketing. Il Marketing Manager ricostruisce l’organigramma del team creativo e spiega l’avocazione progressiva delle mansioni grafiche, confermando l’adozione dell’intelligenza artificiale come strumento operativo per gestire le attività residue. Alcune linee di prodotto vengono lasciate ferme a livello grafico, mentre per altre il team gestisce direttamente la grafica ridotta a poche immagini.
Sul repêchage, il Tribunale richiama la Cassazione: il datore deve provare l’assenza di posizioni compatibili attraverso elementi indiziari. Nel caso specifico, 3 elementi assolvono tale onere: la strategia aziendale di abbandono del settore design, l’impoverimento dell’organico ridotto a circa 10 dipendenti con tutte le postazioni occupate, la diversità tra competenze di graphic designer e quelle richieste per il web design.
La domanda economica di 348,32 euro viene respinta per indeterminatezza causale: nel ricorso la somma risulta collegata a voci eterogenee, mentre nelle conclusioni viene ricondotta a differenze retributive.
La sentenza romana offre indicazioni specifiche: centralità della documentazione societaria, testimonianze interne dettagliate, attenzione alla distinzione tra profili professionali. L’intelligenza artificiale viene trattata come fatto storico da provare, elemento organizzativo collegato a efficienza e contenimento dei costi.