L'informazione e la formazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione sono ritenute strumenti essenziali per prevenire infortuni e malattie professionali: disattendere agli obblighi connessi determina una precisa responsabilità per i diversi attori della sicurezza.
La legislazione stabilisce che i lavoratori devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro esposte agli effetti di loro azioni o omissioni, in conformità a formazione, istruzioni e mezzi ricevuti dal datore di lavoro.
Come esiste un obbligo penalmente sanzionato per il datore di lavoro e il dirigente nell'assicurare che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, altrettanto grave risulta la violazione per chi si sottrae ai programmi di formazione e addestramento previsti.
Sulla materia si esprime la sentenza della Cassazione Civile 7.01.2019, n. 138 che conferma la legittimità del licenziamento per la ripetuta assenza ingiustificata del lavoratore dai corsi obbligatori ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni organizzati dall'azienda.
Le motivazioni della pronuncia riguardano in primo luogo la duplice natura dell'obbligo, contemporaneamente di natura penale e contrattuale e il contravvenire ai doveri di diligenza e fedeltà, violando le regole di correttezza e buona fede in modo tale da pregiudicare in via definitiva il vincolo...