La Corte di Cassazione, con ordinanza 29.10.2020, n. 23927, ha precisato i contorni dell'onere probatorio in relazione al licenziamento intimato durante il periodo di prova. Ai sensi dell’art. 2697 C.C., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne stanno alla base. Pertanto, in relazione alla fattispecie in oggetto, spetta al lavoratore provare il positivo superamento del periodo di prova, oppure che il licenziamento è illecito, estraneo alla funzione di prova.
La vicenda è stata giudicata dal tribunale di Torino, che ha respinto l’opposizione proposta dal lavoratore, dapprima socio unico e amministratore di una Srl, poi fallita a seguito di un accordo che lo stesso ricorrente stipulò con un’altra azienda al fine di ripianare le perdite della prima e di farsi assumere con una posizione lavorativa subordinata dirigenziale; il contratto prevedeva un termine per il consolidamento della fase di ristrutturazione e rilancio della società (che, appunto, non c’è stato perché l’azienda poi è fallita), un patto di non concorrenza e un periodo di prova di 6 mesi, al termine del quale la società subentrante ha intimato il licenziamento.
Il lavoratore aveva allora richiesto l'accertamento di nullità del patto di prova e di illegittimità del licenziamento intimato per suo mancato superamento o, in subordine, per mancanza di giusta causa o...