HomepageLavoroDiritto del lavoro e legislazione socialeLicenziamento e obbligo di repêchage: chiarimenti dalla Cassazione
Diritto del lavoro e legislazione sociale
08 Ottobre 2025
Licenziamento e obbligo di repêchage: chiarimenti dalla Cassazione
La Cassazione ribadisce che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è illegittimo se il lavoratore può essere ricollocato in mansioni inferiori compatibili. L’obbligo di repêchage non è generale ma circoscritto alle posizioni coerenti con le competenze.
Con l’ordinanza 24.09.2025, n. 26035 la Corte di Cassazione ha affrontato una controversia scaturita dal licenziamento di un responsabile tecnico a seguito della soppressione delle relative posizioni aziendali. Dopo un primo rigetto delle istanze in tribunale, la Corte d’appello di Milano aveva dichiarato l’illegittimità del recesso, ordinando la reintegrazione del dipendente e condannando la società al pagamento di 12 mensilità di retribuzione globale di fatto.Il datore di lavoro aveva sostenuto che l’obbligo di repêchage non poteva essere esteso a mansioni diverse o a tutte quelle svolte in passato, ma la Suprema Corte ha ritenuto corretto l’impianto argomentativo della Corte distrettuale.Obbligo di repêchage e suoi limiti - Il principio affermato dalla Cassazione è chiaro: il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, deve verificare la possibilità di adibire il dipendente a mansioni inferiori, purché queste siano:- compatibili con le competenze e l’esperienza del lavoratore;- già svolte in passato o comunque rientranti nel suo bagaglio professionale;- non tali da determinare modifiche dell’assetto organizzativo aziendale, che rimane prerogativa dell’imprenditore ai sensi dell’art. 41 Cost.L’obbligo di repêchage, pertanto, non comporta la necessità di considerare qualsiasi posizione libera in azienda, ma soltanto quelle che non richiedano formazione aggiuntiva e che risultino effettivamente...