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Lavoro 09 Ottobre 2020

Licenziamento e risarcimento legato a vizi di motivazione

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 150/2020, dichiara incostituzionale l'art. 4, D.Lgs. 23/2015 (cosiddetto “Jobs Act”). Più poteri al giudice per determinare l'indennità, partendo dall'anzianità e valutando altri criteri.

“Il criterio di commisurazione dell'indennità da corrispondere per i licenziamenti viziati sotto il profilo formale o procedurale, ancorato in via esclusiva all'anzianità di servizio, non fa che accentuare la marginalità dei vizi formali e procedurali e ne svaluta ancor più la funzione di garanzia di fondamentali valori di civiltà giuridica, orientati alla tutela della dignità della persona del lavoratore. Soprattutto nei casi di anzianità modesta, si riducono in modo apprezzabile sia la funzione compensativa sia l'efficacia deterrente della tutela indennitaria: la soglia minima di 2 mensilità non è sempre in grado di porre rimedio all'inadeguatezza del ristoro riconosciuto dalla legge”. Queste le motivazioni contenute nella sentenza n. 150 del luglio 2020 con cui la Corte Costituzionale, accogliendo le questioni sollevate dai Tribunali di Bari e di Roma, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, D.Lgs. 23/2015 (cosiddetto Jobs Act) dove fissava l'indennità in un importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio. La decisione dà continuità alla sentenza 194/2018, che dichiarava incostituzionale il meccanismo di determinazione dell'indennità dovuta per i licenziamenti privi di giusta causa o di giustificato motivo...

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