Diritto del lavoro e legislazione sociale 15 Novembre 2024

Licenziamento illegittimo del dipendente che pubblica frasi lesive

Con ordinanza 8.11.2024, n. 28828 la Corte di Cassazione dichiara illegittimo il licenziamento del dipendente che sulla propria bacheca virtuale del social network pubblica espressioni lesive della reputazione aziendale.

Caso affrontato - Il dipendente esortava sulla propria bacheca virtuale di un noto social network a visionare una fiction televisiva narrante la morte di una bambina a causa di una malattia indotta dalla vicinanza ad uno stabilimento siderurgico.Il datore procedeva quindi al licenziamento disciplinare del lavoratore, il quale impugnava il provvedimento intimato.Giudizio di secondo grado - La Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia di primo grado con cui era stato giudicato illegittimo il licenziamento motivato dal datore con il grave danno d’immagine e di reputazione recato all’azienda dal proprio dipendente mediante espressioni considerate “eccedenti il diritto di critica”.Secondo la Corte, l’esortazione a visionare la fiction televisiva non conteneva “nessun riferimento né diretto né indiretto al suo attuale datore di lavoro” che inoltre all’epoca dei fatti aveva rilevato da poco lo stabilimento e che quindi nulla aveva a che vedere con la vicenda rappresentata nella fiction in questione.Con tali motivazioni riteneva il fatto insussistente poiché non era stato posto in essere alcun comportamento di rilievo disciplinare idoneo ad offendere il proprio datore di lavoro o a lederne la reputazione.Il datore di lavoro proponeva quindi ricorso per cassazione cui resisteva il lavoratore con controricorso.Interpretazione della Cassazione - L’azienda presentava 3 motivi di ricorso, tutti respinti dagli Ermellini.I primi...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.