La Corte Costituzionale, con la sentenza 8.11.2018, n. 194, ha dichiarato incostituzionale il criterio di determinazione dell'indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato, ancorato solo all'anzianità di servizio, previsto dall'art. 3, c. 1 D.Lgs. n. 23/2015 e confermato dal Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018).
Il meccanismo di quantificazione (un “importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”) rende infatti l'indennità rigida e uniforme per tutti i lavoratori con la stessa anzianità, così da farle assumere i connotati di una liquidazione “forfetizzata e standardizzata” del danno derivante al lavoratore dall'ingiustificata estromissione dal posto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto il giudice, nell'esercitare la propria discrezionalità nel rispetto dei limiti, minimo (4, ora 6 mensilità) e massimo (24, ora 36 mensilità), dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità, dovrà tener conto non solo dell'anzianità di servizio, criterio che ispira il disegno riformatore del 2015, ma anche degli altri criteri “desumibili in chiave sistematica dall'evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e...