Diritto del lavoro e legislazione sociale 09 Febbraio 2024

Licenziamento illegittimo per il dipendente che lavora da remoto

Non è motivo di licenziamento lo svolgimento dell’attività da remoto, qualora le mansioni assegnate non richiedano la presenza fisica e venga garantito il buon esito dell’attività svolta. A stabilirlo è la Cassazione, con ordinanza 2761/2024.

Una lavoratrice, licenziata nel 2015 per sistematica violazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e svolgimento dell’attività, impugna il licenziamento, ritenendo illegittime le motivazioni. Nello specifico il datore di lavoro contestava il venir meno del vincolo fiduciario (ricorrendo quindi a licenziamento per giusta causa), causato dallo svolgimento in maniera incompleta e discontinua dell’attività assegnata, oltre che dal disbrigo di pratiche personali durante l’orario di lavoro. A fronte di tale impugnativa da parte della lavoratrice, prima la Corte d’Appello e successivamente la Corte di Cassazione ritengono infondato il recesso, accogliendo quindi le richieste della dipendente. Nello specifico, la Cassazione, mediante ordinanza 30.01.2024, n. 2761 precisa come non possa costituire giusta causa di licenziamento il fatto che la dipendente abbia prestato da remoto le attività assegnate, soprattutto in considerazione del fatto che tali mansioni non risultavano strettamente connesse alla presenza fisica della dipendente in azienda. Qualora infatti il dipendente disponga dei mezzi aziendali utili per svolgere anche da remoto l’attività assegnata, ciò che rileva non è la presenza fisica (che, ribadiamo, risultava totalmente sconnessa dalle mansioni assegnate), ma il raggiungimento del risultato richiesto. Secondo i Giudici, inoltre, può essere contestato al lavoratore solo il...

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