Diritto del lavoro e legislazione sociale
05 Novembre 2024
Licenziamento legittimo del vigilante che arriva al lavoro in ritardo
Con ordinanza 15.10.2024, n. 26770 la Cassazione dichiara legittimo il licenziamento del vigilante che si presenta in servizio con 40 minuti di ritardo se tale condotta comporta rischi, anche solo potenziali, per l’azienda.
Nel caso in oggetto l’azienda licenziava il lavoratore che, impiegato nel servizio di vigilanza presso un istituto di credito, si recava sul posto di lavoro con 40 minuti di ritardo rispetto all’orario concordato.Eventi - A seguito del ritardo constatato, la società iniziava la procedura disciplinare nei confronti del proprio dipendente, il quale rispondeva con le proprie giustificazioni scritte. La società datrice riteneva quindi equo e corretto attendere il giudizio emesso dal tribunale alla luce anche delle precedenti sanzioni disciplinari comminate al medesimo lavoratore.A seguito del rinvio d’ufficio del giudizio la società datrice procedeva con il licenziamento in tronco e senza preavviso (per giusta causa), provvedimento contro cui il lavoratore presenta ricorso, poi accolto dal Tribunale che dichiarava illegittimo il provvedimento comminato.Avverso tale decisione la società proponeva ricorso in appello.Giudizio di secondo grado - La Corte d’Appello rigettava il primo ricorso proposto dal lavoratore avverso il licenziamento per giusta causa intimato dalla società datrice. Alla base della decisione vi era, secondo i giudici, una mancanza di proporzionalità della sanzione irrogata poiché il datore di lavoro aveva fornito idonea prova della sussistenza di una grave violazione da parte del lavoratore dell’obbligo di diligenza e delle regole di correttezza e buona fede. Legittimità del licenziamento consolidata, secondo i giudici, dalla fase pregressa del...