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Lavoro 06 Marzo 2020

Licenziamento: pagare assegno, vedere cammello

Secondo l'INL è necessario indicare gli estremi dell'assegno circolare per definire l'offerta conciliativa oltre i termini.

L'offerta conciliativa è una modalità di composizione stragiudiziale in tema di licenziamento di lavoratori assunti con un contratto a tutele crescenti, introdotta dal Jobs act. Consiste per l'appunto nell'offerta, da parte del datore di lavoro, di una somma transattiva fissata secondo parametri prestabiliti dalla legge, da corrispondere mediante assegno circolare in una delle sedi protette indicate dal legislatore. L'accettazione dell'assegno da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia a un'eventuale impugnazione.
Il termine previsto per la definizione dell'intera procedura è di 60 giorni e a tal proposito, l'Ispettorato territoriale di Milano, per il tramite del competente Ispettorato interregionale, ha di recente formulato una richiesta di parere in ordine alla possibilità che tale fase si protragga oltre i termini. In particolare, ci si chiede se, a fronte di un'offerta proposta molto a ridosso della scadenza del termine indicato, l'Ispettorato territoriale adito possa convocare le parti ed eventualmente concludere il procedimento oltre il sessantesimo giorno.
Attenendosi al dato letterale, nonché alla ratio di un istituto volto a deflazionare il carico giudiziario in materia attraverso la tutela degli interessi dei lavoratori, l'Ispettorato nazionale ha espresso parere favorevole, come era del resto ampiamente prevedibile. Va infatti rilevato come, sul punto, la prevalente dottrina abbia sempre ritenuto sufficiente, ai fini della validità della procedura, la formulazione della proposta nei termini, ben potendosi differire a un momento successivo la formalizzazione dell'accordo e la consegna dell'assegno.
Sulla scorta di tale assunto, tuttavia, l'INL rincara la dose osservando che, a fronte della non immediata disponibilità delle sedi protette, il datore di lavoro deve non solo far pervenire tempestivamente l'offerta al lavoratore, ma anche indicare gli estremi dell'assegno circolare con una contestuale richiesta di convocazione nelle sedi protette. La preventiva emissione dell'assegno, dunque, diviene una condicio sine qua non affinchè si possa ritenere perfezionata l'offerta reale ex art. 6 D.Lgs. 23/2015.
Tale ulteriore adempimento ci sembra obiettivamente un inutile onere dal momento che il termine di 60 giorni assegnato alla parte datoriale è uguale e simmetrico a quello concesso per l'impugnativa del licenziamento al lavoratore; quest'ultimo, peraltro, potrebbe avere interesse a non aderire e scegliere la via del giudizio nelle ipotesi in cui ritenga che il provvedimento sia nullo, discriminatorio, inefficace o avvenuto per fatto materiale insussistente. In caso di accoglimento, vale la pena ricordarlo, il ricorrente otterrebbe la reintegrazione nel posto di lavoro o in alternativa le 15 mensilità sostitutive.