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Amministrazione del personale
14 Dicembre 2023
Licenziamento per giusta causa e decorrenza degli effetti
Nel licenziamento per giusta causa (disciplinare) devono sempre essere rispettati i termini procedurali dello Statuto dei Lavoratori, ancorché gli effetti del provvedimento espulsivo decorrano dalla data di notifica dell’addebito.
Il licenziamento per giusta causa è una forma di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente di natura ontologicamente disciplinare che può essere disposta dal datore di lavoro a fronte di gravi inadempienze poste in essere dal lavoratore rispetto a prescrizioni legali o di contratto collettivo o a disposizioni impartite dal datore di lavoro per il tramite del codice disciplinare o del regolamento aziendale.
Naturalmente ci si riferisce a violazioni o inadempienze talmente gravi da non consentire nemmeno provvisoriamente la prosecuzione del rapporto di lavoro e che trovano fondamento giuridico nell’art. 2119 c.c. A mero titolo esemplificativo ci si riferisce ai casi di:
assenza dal luogo di lavoro senza giustificato motivo oltre un certo numero di giorni;
abbandono del posto di lavoro che pregiudichi la salute o la sicurezza di colleghi o terzi soggetti;
insubordinazione grave verso i superiori;
diverbio litigioso seguito da vie di fatto o rissa aziendale;
furti, danneggiamenti o trafugamenti di materiale e/o beni aziendali;
commissione di reati contro il patrimonio o alla persona.
Seppur sinonimo di licenziamento per giusta causa, nel recesso c.d. “in tronco”, il datore di lavoro deve comunque preventivamente esperire la procedura disciplinare prevista dall’art. 7 L. 20.05.1970, n. 300, ossia deve contestare l’addebito, attendere le giustificazioni del lavoratore e solo successivamente irrogare...