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Lavoro
09 Maggio 2023
Licenziamento per legittimo rifiuto di prestazione straordinaria
La Cassazione Civile Sez. lavoro, con sentenza 20.04.2023, n. 10623, conferma il licenziamento del lavoratore metalmeccanico che aveva rifiutato di effettuare prestazione lavorativa in orario straordinario.
La sentenza in esame ribadisce che in presenza di una contrattazione collettiva che prevede il lavoro straordinario, il lavoratore non può sottrarsi, nei limiti della legge, alla richiesta da parte del datore di lavoro di effettuare prestazioni straordinarie, a meno di non incorrere in una sanzione disciplinare per inadempimento contrattuale. Il concetto era già stato palesato in precedenti pronunce della Cassazione; questa sentenza però è importante perché conferma la sanzione non conservativa del licenziamento.
La pronuncia entra nel merito della fattispecie specifica, vale a dire della disciplina di cui all’art. 7 del C.C.N.L. metalmeccanico Industria: non ci soffermiamo sulla disamina giuridica del caso concreto, per la quale rinviamo alla motivazione della sentenza, ma operiamo qualche riflessione sull’istituto e sul ricorso al lavoro straordinario, ormai da tempo non più strumento per gestire situazioni produttive, appunto, straordinarie, cioè estemporanee e imprevedibili, ma come normale strumento di flessibilità operativa cui si ricorre molto spesso per far fronte a esigenze del tutto normali e prevedibili.
Questo aspetto traspare dalla disciplina di legge (L. 66/2003) che abdica a tali esigenze, delegando la disciplina ai C.C.N.L. e non rispondendo espressamente ma solo “a contrario” a un'esigenza di limite costituzionale della durata della giornata di lavoro, che secondo...