RICERCA ARTICOLI
Lavoro 30 Dicembre 2021

Licenziamento per l’offesa al datore a mezzo social network

Il prestatore di lavoro è tenuto ad astenersi da condotte che possono arrecare pregiudizio all'azienda, anche fornendo informazioni utili e riservate a imprese concorrenti.

L’adattamento degli istituti giuridici di più vecchia formulazione alle nuove istanze di disciplina e tutela costituisce una delle più spinose sfide della moderna era “digital”. I precetti normativi si trovano a essere reinterpretati alla luce del progresso scientifico e tecnologico, soprattutto quando si sostanzino in norme aperte, sensibili (per definizione) al dinamismo dell’evoluzione socioculturale.
È quanto accaduto in tema “di giusta causaex art. 2119 c.c., condizione al verificarsi della quale il lavoratore vede cessare il rapporto anzitempo instaurato con il datore di lavoro a fronte dell’assunzione dei rispettivi obblighi. Posto che tra questi doveri assume particolare rilievo l’obbligo di diligenza e di fedeltà cui soggiace il prestatore di lavoro, dottrina, giurisprudenza e parti sociali si sono imbattute nella necessità di verificare se alclune delle condotte realizzate dal dipendente mediante l’utilizzo di piattaforme virtuali e social networks possano integrare quei fatti che, compromettendo irreversibilmente il vincolo fiduciario, non consentono la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.

Partendo dalla nozione ampia di insubordinazione quale comportamento che si sostanzia non solo nel rifiuto del lavoratore di rispettare le disposizioni impartite dai superiori, ma anche qualsiasi altra condotta idonea a pregiudicare la corretta esecuzione delle predette disposizioni, gli interpreti hanno ritenuto di potervi includere anche l’ipotesi in cui il dipendente travalichi i limiti del diritto di critica, sfociando nell’oltraggio alla figura del titolare dell’impresa. Ciò a maggior ragione quando, per le modalità in cui si estrinseca il diritto a manifestare il proprio pensiero critico, le offese rivolte al datore di lavoro abbiano una più alta portata lesiva della reputazione e della dignità, attesa la capacità dei social networks di raggiungere un numero indeterminato e indeterminabile di destinatari. Ne consegue che sono applicabili al caso in esame le coordinate normative dettate in tema di giusta causa di licenziamento per insubordinazione: la critica esorbitante i limiti della verità, della pertinenza e della continenza è idonea a recidere in tronco il vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro e a giustificarne la conseguente cessazione.
Non sorprende, allora, la recente statuizione con la quale la Suprema Corte (sentenza n. 27939/2021) ha escluso che le offese rivolte all’impresa datrice e pubblicate sulla pagina Facebook del lavoratore possano ricondursi al libero e privato esercizio del diritto di critica.

Alla luce di tutto quanto esposto, si può in definitiva affermare che la condotta del lavoratore che offende sui social networks il proprio datore di lavoro, esorbitando dal legittimo diritto di critica, costituisce giusta causa di licenziamento ex art. 2019 c.c., in quanto integrante un fatto di insubordinazione tale da compromettere irreparabilmente il vincolo fiduciario e non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neanche provvisoriamente (Cass., sez. lav., 27.04.2018, n. 10280).