Diritto del lavoro e legislazione sociale 13 Dicembre 2023

Licenziamento per rifiuto del full time

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 23.10.2023, n. 29337, ha ritenuto legittimo il provvedimento nei confronti di una lavoratrice a fronte del rifiuto di trasformare il rapporto di lavoro da part time a full time.

La Suprema Corte ha confermato la legittimità del recesso da un contratto di lavoro part-time qualora il lavoratore rifiuti la trasformazione del rapporto in full-time; tuttavia, tale possibilità è subordinata all’inutilizzabilità della prestazione a tempo parziale e all’assenza di alternative organizzative al licenziamento. Nel marzo 2019 un’azienda, a fronte del rifiuto della lavoratrice di trasformare il rapporto di lavoro part-time (orizzontale, per 20 ore settimanali) in full time, ha comminato il licenziamento alla dipendente, motivando tale scelta nell’incapacità di organizzare alternativamente l’attività aziendale. La dipendente, in risposta, ha impugnato il licenziamento, soccombendo in primo grado di giudizio. Tuttavia, in seconda istanza, la Corte d’Appello ha stabilito l’illegittimità del licenziamento, riconoscendone oltretutto la ritorsività, in quanto direttamente conseguente al rifiuto di trasformazione del rapporto da part-time in full-time. La Cassazione, chiamata a decidere su 3 motivi di ricorso da parte del datore di lavoro, conferma invece la sentenza emessa in primo grado di giudizio, riconoscendo la legittimità della risoluzione del rapporto di lavoro. Le 3 motivazioni addotte nel ricorso dal datore di lavoro sono le seguenti: la Corte d’Appello ha considerato il recesso del datore illegittimo in quanto privo di giustificato...

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