RICERCA ARTICOLI
Lavoro 10 Maggio 2023

Licenziamento per scarso rendimento

Con l’ordinanza 6.04.2023, n. 9453 la Cassazione afferma che il licenziamento per scarso rendimento costituisce un'ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore.

L'ordinanza della Cassazione n. 9453/2023 si inserisce in un orientamento ormai costante in forza del quale "nel licenziamento per lo scarso rendimento del lavoratore, rientrante nel tipo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro, cui spetta l'onere della prova, non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l'oggettiva sua esigibilità, ma deve anche provare che la causa di esso derivi da colpevole negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell'espletamento della sua normale prestazione (Cass. 17.09.2009 n. 20050)". Nel caso esaminato, respingendo il ricorso del lavoratore, la Suprema Corte, visti gli esiti istruttori, ritiene fondata la contestazione disciplinare relativa all'aver reso una prestazione lavorativa insufficiente in un determinato trimestre per effetto delle scarse visite a un modestissimo numero di filiali e di clienti (acquisendone uno solo) elementi che erano stati posti a confronto con le prestazioni di altri colleghi, svolgenti le medesime mansioni nel settore sviluppo nello stesso lasso temporale, in termini di dati di visite a filiali e clienti (10 volte superiori) e di produzione (raccolta di impieghi, enormemente superiori), così da rilevare una rilevantissima sproporzione tra le prestazioni. Inoltre, la Suprema Corte ha constatato che il lavoratore non aveva affatto provato...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.