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Lavoro 17 Gennaio 2020

Licenziamento più o meno ritorsivo di un dirigente

Il provvedimento è giustificato se sussiste l'esigenza, economicamente apprezzabile in termini di risparmio, della soppressione del posto di lavoro in attuazione di un riassetto societario e non emerga, in base a elementi oggettivi, la natura discriminatoria o contraria a buona fede della riorganizzazione.

La Corte di Appello di Milano, nel 2018, ha rigettato il reclamo di una società bancaria avverso la sentenza che aveva ritenuto ritorsivo il licenziamento intimato a un proprio dirigente e aveva ordinato la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro. La banca ha sostenuto che l'intenzione di sopprimere una posizione dirigenziale con l'offerta di riassumere il ricorrente nel livello di quadro direttivo costituiva una condizione di miglior favore (perché evitava il licenziamento) e non poteva integrare un'ipotesi di motivo illecito. Il recesso era stato intimato 5 giorni dopo che il reclamato aveva rifiutato la predetta offerta, chiedendo, in replica alla proposta della società, che gli fosse assicurato il regime di tutela reale. Pertanto, la difesa del dirigente ha ritenuto legittimo evincere che il recesso fosse stato intimato per rappresaglia al comportamento del dirigente che, a differenza di altri colleghi, non aveva accettato la "degradazione". Tesi, come detto, accolta dalla corte territoriale, ma respinta dalla Cassazione. Secondo l'orientamento interpretativo della Suprema Corte, in caso di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 C.C. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale. La stessa Corte ha avuto modo di chiarire...

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