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Lavoro 25 Ottobre 2019

Licenziamento se la gravidanza interviene durante il preavviso

Con ordinanza 3.04.2019, n. 9268, la Corte di Cassazione ha affermato che il provvedimento è legittimo, ma l’efficacia si sospende.

Un licenziamento intimato per motivo oggettivo, comunicato ufficialmente con lettera scritta a una lavoratrice il 2.04 ed efficace al termine del periodo di preavviso (cioè a partire dal 15.04) è valido anche se nel frattempo la lavoratrice è rimasta incinta? Il fatto risale al 2004 (cioè esattamente 15 anni prima della conclusione della vicenda giudiziaria) e la Corte d’Appello di Ancona, riformando la sentenza di primo grado, rispose al quesito in modo affermativo, individuando l’inizio dello stato oggettivo di gravidanza (15.04, cioè dopo la comunicazione ufficiale) in base alla documentazione medica fornita e alla CTU svolta dal Tribunale, anziché secondo la presunzione legale di cui all’art. 4, D.P.R. 1026/1975 e riferita a 300 giorni prima della data presunta del parto. La lavoratrice ha proposto ricorso in Cassazione, che si è espressa con ordinanza 3.04.2019, n. 9268. Dapprima i giudici hanno ribadito un proprio orientamento consolidato, in base al quale “il licenziamento, come negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro recedente giunge a conoscenza del lavoratore, anche se l’efficacia – vale a dire la produzione dell’effetto tipico, consistente nella risoluzione del rapporto di lavoro – viene differita a un momento successivo”. Quindi la valutazione della Corte d’Appello da questo...

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