RICERCA ARTICOLI
Lavoro 10 Agosto 2021

Licenziamento, sproporzione e tutela applicabile

La difficile individuazione della tutela applicabile al licenziamento disciplinare ritenuto illegittimo perché sproporzionato.

Con la sentenza 9.07.2021, n. 19585 la Cassazione Civile è tornata sul tema della sanzione applicabile in caso di licenziamento disciplinare dichiarato illegittimo per difetto di proporzionalità fra condotta contestata (e accertata) e sanzione inflitta. Segnatamente, la Suprema Corte ha ritenuto che, nell'ipotesi di accertata sproporzione tra sanzione applicata e condotta contestata, la tutela risarcitoria può essere disposta solo se la condotta stessa non sia sussumibile in alcuna delle fattispecie per cui i contratti collettivi o i codici disciplinari prevedano l'irrogazione di una sanzione conservativa mentre va disposta la tutela reintegratoria se il fatto contestato e accertato è contemplato da una norma negoziale vincolante e tipizzato come punibile con una sanzione conservativa. Quanto sopra, ovviamente, nel sol caso in cui al rapporto di lavoro trovi ancora applicazione l'art. 18 L. 300/1970 e, quindi, per gli assunti a tempo indeterminato ante 7.03.2015. L'art. 18 L. 300/1970, come novellato dalla L. 92/2012, infatti, prevede al comma 4 che il Giudice debba applicare la reintegrazione nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro non solo per insussistenza del fatto contestato bensì, per l'appunto, anche laddove il fatto rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.