Amministrazione del personale 27 Settembre 2025

Licenziamento tramite e-mail: i motivi dell’illegittimità

Il Tribunale di Pavia ha dichiarato illegittimo un licenziamento intimato via e-mail priva di sottoscrizione e inviata a un indirizzo non riconducibile al lavoratore, discostandosi dai principi di legittimità sanciti dalla Cassazione.

Le nuove tecnologie hanno messo in discussione molti dei principi fondanti del diritto del lavoro. In una discussa sentenza, il tribunale di Pavia ha affrontato il delicato tema del licenziamento del lavoratore intimato tramite e-mail. Il licenziamento tramite e-mail, sms, whatsapp o altri tipi di strumenti digitali era già stato oggetto di discussione in giurisprudenza, fino ad arrivare in tempi recenti all’attenzione della Cassazione, che ha affermato i principi di diritto da seguire affinché l’utilizzo di tali strumenti non infici la legittimità del recesso datoriale.Ricordiamo innanzitutto che il licenziamento deve avvenire in ogni caso in forma scritta, elemento essenziale previsto dall’art. 2 L. 604/1966 a pena di nullità. Affinché la comunicazione tramite supporti digitali possa ritenersi sufficiente, è necessario che tali mezzi consentano al dipendente di venire effettivamente a conoscenza del licenziamento, trattandosi di atto unilaterale recettizio, e al datore di lavoro di dimostrare l’avvenuta ricezione della comunicazione.La giurisprudenza ha ritenuto ammissibili tutte quelle modalità che consentano la “trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità e che diano, dunque, certezza del fatto che esso sia venuto a conoscenza del lavoratore e del momento di tale conoscenza, in quanto il licenziamento è un atto unilaterale recettizio che produce i suoi effetti una volta giunto a conoscenza del destinatario” (Cass. n....

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