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Amministrazione del personale 03 Aprile 2026

Licenziamento via WhatsApp, tra legittimità e criticità

Il licenziamento, in astratto, può essere comunicato anche mediante strumenti tecnologici innovativi, come ad esempio WhatsApp, benché si profilino molteplici criticità.

Per quanto censurabile, anche sotto il profilo etico e morale, non si può escludere in assoluto la validità di un licenziamento comminato al dipendente via messaggistica istantanea, ad esempio mediante WhatsApp.Della sua astratta legittimità, peraltro, se ne trova traccia tanto in giurisprudenza quanto nella dottrina giuslavoristica, le quali hanno ammesso a più riprese tale modalità di consegna della missiva, evidentemente idonea a integrare i requisiti della forma scritta, richiesta ex lege (art. 2 L. 604/1966), purché venga ricevuta dal dipendente: cfr. ex multis Cassazione 12.12.2017, n. 29753, laddove è precisato che “il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità” (sempre sul tema, si veda anche Cassazione 5.08.2022, n. 24391).La lettera di licenziamento, infatti, è da concepirsi quale atto unilaterale recettizio, la quale, una volta inviata dal datore di lavoro, assume piena validità allorquando ricevuta dal lavoratore destinatario.Sicché, non si può escludere a tutti gli effetti una consegna che avvenga secondo questa inedita e moderna modalità telematica, laddove però, ex post, sia possibile accertare la materiale ricezione e lettura del contenuto da parte del destinatario.All’atto pratico, la predetta possibilità, tuttavia, è da...

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