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Diritto 16 Giugno 2022

L’idoneità dell’assegno quale titolo esecutivo

Sono titoli esecutivi le sentenze, i provvedimenti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva, le cambiali, gli altri titoli di credito (assegno), gli atti ricevuti dal Notaio e la scrittura privata autenticata.

A questo punto va ricordato che l’art. 55, R.D. 21.12.1933, n. 1736, e l’art. 474 cpc, qualificano espressamente l’assegno come titolo esecutivo. L’autonomia negoziale dell’assegno (quale strumento di pagamento di una prestazione che trova origine in un altro rapporto contrattuale), consente al beneficiario-portatore di provare l’esistenza del diritto di esigere la somma di denaro indicata, indipendentemente dalle sorti del rapporto contrattuale. Va poi precisato che per presentare il precetto, non è sempre necessario che l’assegno venga protestato. Il protesto non è necessario ogni volta in cui sull’assegno sia privo di girate e lo si voglia far valere direttamente contro il traente. Per questo motivo, fermo quanto detto sul protesto, ove l’importo determinato in assegno non fosse pagato alla data indicata, ben potrebbe il creditore procedere direttamente all'esecuzione forzata, senza bisogno di accertare il proprio diritto di credito con giudizio di cognizione. In questa ipotesi, il beneficiario dell’assegno non pagato, nei primi 6 mesi decorrenti dalla data di emissione, potrebbe spedire l’assegno (quale titolo esecutivo) unitamente all’atto di precetto ed intimare, così, il proprio debitore al pagamento. Il creditore dovrà pertanto allegare esclusivamente la copia dell’assegno bancario unitamente al certificato di conformità dell’assegno...

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