Nella lite tra Fisco e contribuente, la Corte di Cassazione, dando ragione alle motivazioni dell’Amministrazione Finanziaria, ha respinto il ricorso in cui lo stesso contribuente sosteneva di aver pagato soltanto una rata del condono tombale, e non le successive; ciò per responsabilità imputabili al commercialista che gli avrebbe indicato la procedura per la regolarizzazione, ma non gli avrebbe altresì comunicato i termini per le successive rate da versare all’erario. Con l’ordinanza 15.05.2019, n. 12901, la Corte di Cassazione ha confermato che anche se le irregolarità sul condono sono commesse dal commercialista, le sanzioni fiscali sono comunque a carico del contribuente. Nel caso specifico, infatti, non è applicabile il principio dell’art. 6, c. 3 D. Lgs. 472/1997. Quest’ultimo principio tutela il cliente nei casi di condotta infedele dell’intermediario che, incaricato del pagamento dell’imposta e della trasmissione della dichiarazione dei redditi, ometta di provvedere a tali obblighi. Laddove ciò sia accertato in sede penale, comunque esonera il contribuente dal pagamento di sanzioni e interessi ma non dall’imposta originariamente dovuta.
Il contribuente, dunque, non può basare la propria difesa sullo stato di ignoranza riguardo alle scadenze dei versamenti. Secondo la V Sezione Penale, infatti, non basta uno stato di ignoranza per escludere la responsabilità...