Nel reddito di lavoro autonomo, la fiscalità dei veicoli si fonda su un sistema che intreccia percentuali di deduzione, limiti quantitativi e regole di detrazione Iva. In via ordinaria, per il professionista in forma individuale, l’art. 164 del Tuir consente la deduzione del 20% dei costi relativi a un solo veicolo (autovettura, motociclo, ecc.), entro il limite fiscalmente riconosciuto di 18.075,99 euro; sul versante Iva, invece, opera la detrazione ordinaria del 40%. Diversa è la disciplina del veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente, per il quale la deduzione dei costi sale al 70%, in presenza di un’assegnazione effettiva e fiscalmente rilevante anche sul piano del fringe benefit. È proprio nell’interferenza tra queste 2 regole che si annida il nodo interpretativo più delicato: il veicolo assegnato al dipendente si aggiunge all’unico mezzo deducibile dal professionista, oppure resta anch’esso assorbito nel limite numerico di un solo veicolo?
La C.G.T. di secondo grado della Lombardia, con la decisione 10.03.2026, n. 548, ha adottato una lettura rigorosa della norma, affermando che, per il professionista individuale, la deduzione resta comunque limitata a un solo veicolo. Per il Collegio, la deduzione al 70% prevista per l’auto assegnata al dipendente non consente automaticamente di cumularla con quella relativa al mezzo usato dal titolare, ma rappresenta un regime alternativo, più favorevole, destinato a sostituire quello ordinario.
La sentenza si fonda su 2 profili: da un lato, il dato normativo, che per il professionista individuale mantiene il limite di un solo mezzo; dall’altro, la coerenza economica e l’inerenza sostanziale del caso concreto. La Corte ha valorizzato il fatto che il titolare usava un’utilitaria, mentre alla dipendente fossero assegnate auto di cilindrata e costo molto superiori, ritenendo tale assetto anomalo e idoneo a giustificare il recupero a tassazione di costi e Iva.
La sentenza, pur rilevante, lascia margini di discussione perché l’impostazione restrittiva mira a contenere usi distorsivi della norma, ma presenta una criticità testuale, poiché l’art. 164, c. 1, lett. b-bis) del Tuir, per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, non prevede espressamente un limite numerico analogo a quello previsto per il veicolo del professionista. Secondo parte della dottrina, invece, l’auto concessa al dipendente costituisce una fattispecie autonoma, non assorbita nel limite dell’unico veicolo del lavoratore autonomo. Ne deriverebbe la possibilità di dedurre sia il 20% dei costi del mezzo usato direttamente dal professionista, sia il 70% di quelli dell’auto effettivamente assegnata in uso promiscuo al dipendente.
L’assegnazione dell’auto al dipendente, inoltre, comporta comunque una valorizzazione fiscale in capo a quest’ultimo, poiché l’utilizzo del mezzo integra un compenso in natura soggetto a tassazione come fringe benefit. Proprio questa imposizione rende l’operazione meno esposta al sospetto di essere utilizzata come semplice veicolo per ampliare in modo artificioso il perimetro della deduzione.
La decisione della Corte di giustizia tributaria sembra, in effetti, fortemente influenzata dalle peculiarità del caso. La sproporzione tra il veicolo modesto riservato al titolare e quelli più onerosi attribuiti alla dipendente ha verosimilmente orientato il giudice verso una lettura sostanzialista della norma, più attenta alla credibilità economica dell’assetto organizzativo che alla sola segmentazione letterale delle fattispecie. La controversia, infatti, non si è giocata soltanto sul piano della ricostruzione astratta dell’art. 164 del Tuir, ma anche sulla capacità del contribuente di rendere credibile la ragione imprenditoriale-organizzativa della scelta. Quando il mezzo assegnato al dipendente presenta caratteristiche marcatamente superiori rispetto a quello del titolare, il rischio è che l’Amministrazione Finanziaria legga l’operazione come una costruzione fiscalmente orientata, e non come un ordinario assetto dei fattori produttivi.
Il limite numerico non opera isolatamente, ma si intreccia con inerenza, congruità del costo e sostanza dell’assegnazione. Un contratto d’uso o la formale imputazione del fringe benefit possono non bastare se il quadro complessivo appare incoerente o artificioso.
