Accertamento, riscossione e contenzioso
07 Agosto 2026
Limite temporale del divieto di produrre nuove prove in appello
Il nuovo limite alla produzione documentale si applica solo per i giudizi introdotti in 1° grado al 4.01.2024; per quelli instaurati in precedenza continua a valere la versione originaria dell’art. 58 D.Lgs. 546/1992.
La vicenda trae origine dall’intimazione di pagamento relativa a 2 cartelle esattoriali riferite agli anni d’imposta 2008 e 2011. La contribuente impugnava l’intimazione davanti alla C.G.T. di 1° grado di Reggio Calabria, deducendo plurimi vizi, tra cui la mancata notificazione delle cartelle presupposte. I giudici di prime cure accoglievano il ricorso, ritenendo non provata la notificazione delle cartelle e annullando l’intimazione di pagamento. In appello, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione produceva per la prima volta la documentazione attestante la notificazione delle cartelle. La C.G.T. di 2° grado dichiarava tuttavia inammissibile tale produzione, ritenendo applicabile la nuova formulazione dell’art. 58 D.Lgs. 546/1992, introdotta dall’art. 1, c. 1, lett. bb) D.Lgs. 220/2023, che preclude, salvo eccezioni, la produzione di nuovi documenti in appello. In base a tale presupposto, rigettava il gravame dell’Agente della riscossione, che proponeva ricorso per Cassazione, denunciando, ex art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 58 D.Lgs. 546/1992, assumendo che nel giudizio di appello fosse stata applicata una disciplina nel frattempo dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 36/2025. La Suprema Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo. Nella versione risultante dal D.Lgs. 220/2023, l’art. 58 D.Lgs. 546/1992 stabilisce che non sono ammessi nuovi mezzi di prova,...