HomepageLavoroDiritto del lavoro e legislazione socialeLimiti al licenziamento della lavoratrice madre
Diritto del lavoro e legislazione sociale
29 Gennaio 2024
Limiti al licenziamento della lavoratrice madre
Con ordinanza 19.12.2023, n. 35527 la Cassazione conferma la legittimità del licenziamento della lavoratrice madre durante il primo anno di vita del figlio solo in caso di cessazione definitiva dell’attività aziendale.
Ai sensi dell’art. 2, c. 2 L. 1204/1971, vige il divieto di licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gestazione sino al compimento dell’anno di vita del neonato (fattispecie della nullità del licenziamento intimato). L’art. 54, c. 3 D.Lgs. 151/2001 prevede 4 casi al verificarsi dei quali il datore di lavoro è legittimato a licenziare la lavoratrice madre durante il cd. periodo protetto. Tali casi sono:
colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa;
cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
esito negativo della prova.
In merito al punto 2), si è espressa di recente la Cassazione, che ha emesso l’ordinanza 19.12.2023, n. 35527, a seguito di ricorso presentato dal datore di lavoro in merito all'illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice madre durante il periodo protetto.
Il caso affrontato - La lavoratrice, licenziata dalla curatela della cooperativa presso cui era assunta, impugna il provvedimento deducendo che questo fosse nullo poiché avvenuto durante il primo anno di vita del figlio. La Corte d’Appello accoglie l’impugnazione e dichiara la nullità del recesso, dal momento che non era emerso che si fosse verificata la cessazione totale...