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Lavoro 25 Gennaio 2019

Limiti al recesso per inidoneità sopravvenuta alla mansione


Come noto, non sussiste alcun automatismo tra sopravvenuta inidoneità del lavoratore alla mansione e licenziamento. Al riguardo, infatti, il licenziamento per sopravvenuta inidoneità psicofisica del lavoratore viene ricondotto nell'alveo del recesso per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3, L. 604/66, nonostante la fattispecie, interessando la persona del lavoratore, abbia connotati soggettivi. Ricondurre tale particolare ipotesi di licenziamento nell'egida dell'art. 3, L. 604/66 comporta quindi, per il datore di lavoro, l'obbligo di rispettare il requisito del ripescaggio. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione già nel 1998 avevano affermato che l’'obbligo in capo al datore di lavoro di adibire il lavoratore a una collocazione idonea con il suo stato di salute, finanche a mansioni inferiori, non poteva spingersi sino a imporre la modifica dell'assetto organizzativo dell'impresa, “insindacabilmente stabilito dall'imprenditore” (Cassazione Civile sez. Un. 7755/98). La giurisprudenza che si è sviluppata dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, quindi, aveva affermato che l'obbligo di ripescaggio non può comportare una modifica della struttura organizzativa tale da dover creare una posizione nuova cui adibire il lavoratore o tale da incidere sulla posizione di altri lavoratori, costretti a trasferimenti o a mutamenti di mansioni non preventivati (su tutte: Cassazione Civile...

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