Il lavoratore ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, incluse le informazioni personali di carattere valutativo relative “a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo” formulati dal datore di lavoro. È quanto affermato nell’ordinanza n. 32533/2018 della Corte di Cassazione.
In sintesi, il caso: una banca negava a un proprio dipendente, sottoposto a provvedimento disciplinare, l’accesso agli atti che lo riguardavano, motivando il rifiuto con la riservatezza aziendale, sostenendo che la documentazione a cui si chiedeva l’accesso conteneva dati della società “di uso strettamente interno […] anch’essi protetti dalla normativa sulla privacy”. Il dipendente ricorreva al Garante per la protezione dei dati personali che, accogliendo l’istanza, ordinava alla banca di integrare il riscontro già fornito, comunicandogli i dati richiesti. Contro il provvedimento del Garante la banca proponeva opposizione innanzi al tribunale, che la respingeva con sentenza.
Tra le argomentazioni dell’ordinanza rileva che “nel caso di conflitto tra il diritto alla riservatezza ed altri diritti di pari dignità costituzionale”, per esempio: riservatezza dei dati riguardanti soggetti terzi, clienti o dipendenti della banca (datore di lavoro); diritto alla libera organizzazione d’impresa e all’esercizio da parte dell’imprenditore del potere disciplinare nei...