Un concordato in continuità non è omologabile se una classe di creditori chirografari, trattata peggio delle altre di pari rango, esprime voto contrario.
L’art. 109, c. 5 del Codice della crisi dispone che “il concordato in continuità aziendale è approvato dal Tribunale se tutte le classi votano a favore”, condizione in realtà difficilmente realizzabile. Tuttavia, l’art. 112, c. 2 del Codice della crisi consente l’omologa, su richiesta del debitore, in presenza di una maggioranza di classi favorevoli, di cui almeno una prelatizia, e a condizione che:a) il valore della continuità garantisca un miglior trattamento alle classi superiori rispetto a quelle inferiori (1-2%);b) le classi dissenzienti ricevano un trattamento pari a quello delle classi dello stesso grado;c) nessun creditore percepisca più del proprio credito.La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2988/2024, ha tuttavia ritenuto non omologabile un concordato per violazione dell’art. 112, c. 2, lett. b), confermando la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, quando, a fronte di un’offerta differenziata per le varie classi chirografarie, risulti dissenziente, tra queste ultime classi, una di quelle trattate in modo peggiore.Nel caso in esame, il piano era stato approvato da 8 classi su 9. Tuttavia, la proposta prevedeva per le classi chirografarie (dal 6° al 9°) percentuali di soddisfacimento variabili dall’8% al 10%. La classe 7, destinataria di un trattamento meno favorevole (9%) rispetto alle classi 8 e 9, ha votato contro il piano, determinando, secondo i giudici, l’impossibilità di procedere con l’omologazione.Quello che lascia...