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Lavoro 05 Dicembre 2019

Limiti alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Non basta la reputazione: il committente che affida all'elettricista un lavoro senza verificare la presenza dei requisiti professionali è responsabile dell'infortunio mortale.

La sentenza della Cassazione penale 24.07.2019, n. 33244 chiarisce il perimetro delle "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) c.p., non limitato alla specifica legislazione antinfortunistica, ma esteso a tutte le disposizioni finalizzate alla tutela dei lavoratori. Il fatto riguarda l'incidente in un'abitazione privata di un idraulico, folgorato a seguito del contatto con parti di impianto elettrico non a norma perché privo del dispositivo di protezione differenziale (salvavita). Al committente è stato imputato di aver incaricato un soggetto privo dei requisiti tecnici previsti di lavori elettrici non eseguiti a regola dell'arte, in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa. Nel ricorso proposto, in primo luogo, viene osservato che le disposizioni del D.M. 37/2008 si riferiscono all'installazione impianti e hanno una finalità preventiva generica, non funzionale a garantire la tutela specifica da infortuni sul lavoro. Si tratta in realtà di un'obiezione pregiudiziale perché, secondo un orientamento ormai consolidato, la definizione di "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" include anche la legislazione che, direttamente o indirettamente, è volta a evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali nel luogo in cui l'attività si svolge. Il D.M. 37/2008 contiene...

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