Nell’ambito di un procedimento per condotta antisindacale, viene esaminato il caso in cui un datore di lavoro, a mezzo di un accordo di armonizzazione, sottoscritto con alcune sigle sindacali seguendo il disposto dell’Accordo Interconfederale del 2014, ha sostituito per un certo gruppo di lavoratori un Ccnl in corso di vigenza con un altro; una sostituzione, tra Ccnl Metalmeccanici e Ccnl Terziario, nell’ambito di un’azienda che già applicava a distinte categorie di lavoratori questi 2 contratti. Tale operazione era stata attuata andando correttamente ad armonizzare le differenze presenti tra i 2 contratti.La causa dirimente, nella valutazione, riguarda tuttavia il fatto che il citato accordo aziendale di sostituzione non sia stato firmato da tutte le sigle sindacali intervenute in sede di contrattazione collettiva nazionale.Con ordinanza 11.11.2025, n. 29737 la Corte di Cassazione specifica come sia insegnamento consolidato che “nel caso di contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta; al singolo datore di lavoro, pertanto, non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, con la conseguenza che non è mai legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto applicato avente un termine di scadenza (diverso è il caso di contratti collettivi che...