Il Tribunale di Palermo, sezione civile specializzata in materia di impresa, con provvedimento del 26.03.2021, analizza i presupposti per la legittima applicazione del criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare per la quantificazione del danno subito dai creditori sociali, nell'ambito di un giudizio promosso per accertare la responsabilità degli amministratori.
Il Tribunale del capoluogo siciliano ha ricordato, infatti, che tale criterio può essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in considerazione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo (Cassazione civile, S.U., n. 9100/2015).
In tali esatti termini si è pronunciata anche la più recente giurisprudenza di merito, secondo cui il ricorso al criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno provocato dall'amministratore, è legittimo quando siano stati individuati una serie di comportamenti illeciti posti in essere dall'amministratore stesso, ma la precisa...