RICERCA ARTICOLI
Lavoro 10 Agosto 2023

L’imposizione contributiva delle ferie non godute

Il datore di lavoro è tenuto ad assoggettare a contribuzione la retribuzione per le ferie non godute entro il termine di fruizione legale o contrattuale.

Breve premessa sulle fonti del diritto alle ferie - Il diritto alle ferie trova espresso fondamento nell’art. 36, c. 3 della Costituzione quale specifica formulazione della più ampia e universale tutela ai cosiddetti “interessi personali” del lavoratore, dovendosi in quest’ultimi ricomprendere sia quelli a tutela della salute e del recupero psicofisico sia quelli emergenti in relazione ai propri rapporti familiari.
Il diritto alle ferie si qualifica in principi minimi sanciti tanto nell’art. 7 della direttiva comunitaria 23.11.1993, n. 104, recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 66/2003, quanto nell’art. 2109 c.c. in materia di durata, modalità e tempi di fruizione.

Regolamentazione sulle ferie annuali - La durata minima delle ferie annuali, conformemente a quanto previsto dall’art. 10, c. 1 D.Lgs. 66/2003, non può essere inferiore a 4 settimane che devono inderogabilmente essere fruite a titolo di assenza retribuita a specifico titolo, senza possibilità di essere monetizzate nel corso del rapporto (art. 10, c. 2) o che il lavoratore possa rinunciarne, come anche espressamente previsto da taluni contratti collettivi nazionali (vedasi ad esempio il C.C.N.L. Metalmeccanica Industria).
La disciplina legale sulla fruizione delle ferie dispone che il lavoratore debba goderne per almeno 2 settimane nell’anno di maturazione e le restanti entro il termine di 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
La contrattazione collettiva può, in alternativa e funzionalmente alle specifiche esigenze di settore, individuare una specifica disciplina che in ogni caso dovrà fedelmente rispettare le prescrizioni minime sopra richiamate nonché quelle ex art. 2109 c.c. in relazione all’individuazione dei periodi in cui collocare le assenze.
La disciplina codicistica sulle ferie riferisce infatti “a un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”, ovvero all’individuazione del periodo feriale che sia una sorta di equilibrato compromesso tra un imperativo diritto costituzionalmente riconosciuto al lavoratore e un altrettanto diritto dell’imprenditore di organizzare la propria attività imprenditoriale.
Resta fermo che il diritto del lavoratore di godere del periodo minimo di ferie maturate (4 settimane) costituisce di riflesso l’ottemperamento del datore di lavoro delle prescrizioni in materia di pause e riposi di lavoro alternativamente rilevandosi circostanza sanzionabile ai sensi dell’art. 18-bis, c. 3 D.Lgs. 66/2003 (sanzione attualmente maggiorata del 20% ai sensi di quanto disposto dalla L. 30.12.2018, n. 145).

Ferie non godute e obbligo contributivo - Partendo dalle previsioni “minime” di tutela sul godimento delle ferie, ovvero che le stesse siano sottoposte a un vincolo temporale massimo di godimento che può essere individuato dalla disciplina legale (art. 10 D.Lgs. 66/2003) o da quella contrattuale (collettiva piuttosto che aziendale), da queste ne discende la connessa regolamentazione sull’imposizione contributiva delle competenze a titolo di ferie non godute entro i suddetti termini.
L’argomento è stato oggetto di numerosi documenti di prassi emanati dall’Inps volta a tracciare una chiara e unitaria linea interpretativa sul momento di emersione dell’obbligo contributivo che, come anche chiarito dal Ministero del Lavoro nella nota n. 5221/2006, coincide necessariamente con il predetto termine legale o contrattuale.
Posizione già espressa dall’Inps con la circolare n. 134/1998 con cui l’Istituto disciplina per la prima volta l’obbligo riguardante il differimento contributivo per ferie non godute, prevedendo che, in assenza di una diversa regolamentazione collettiva (anche aziendale), la scadenza dell’obbligazione contributiva per le ferie non godute in ciascun anno solare cui si riferiscono deve essere fissata al 18° mese successivo al termine di tale anno.
Una posizione universalmente riconfermata dall’ente anche nelle successive circolari nn. 186/1999 e 15/2002, nonché nei messaggi nn. 79/2003 e 118/2003 in riferimento ai periodi di maturazione delle ferie successive all’entrata in vigore del D.Lgs. 66/2003, ammettendo una diversa qualificazione del momento impositivo anche in relazione a una pattuizione individualmente conclusa con il lavoratore laddove questa sia giustificativa di una oggettiva impossibilità super partes (esempio impossibilità di godimento per assenza per malattia, infortunio o maternità).

Procedura di assoggettamento contributivo - Premesso che l’assoggettamento a contribuzione delle ferie non godute oltre il limite legale/contrattuale non implica nessun limite temporale per il lavoratore alla fruizione delle ferie, nonché alcuna deroga alla loro indennizzabilità, il datore di lavoro opererà le dovute trattenute, a carico dell’azienda e del lavoratore, a titolo di “differimento ferie” sulla base delle specifiche indicazioni fornite con circolare 15.01.2002, n. 15, provvedendo a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza del termine legale/contrattuale quella corrispondente alle ferie non godute e successivamente a recuperare i contributi anticipati nel mese in cui le ferie verranno effettivamente godute dal lavoratore.