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Diritto
28 Agosto 2023
L’impossibilità sopravvenuta rende non dovuto il doppio della caparra
La pronuncia di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, in quanto non imputabile ai contraenti, dà luogo ai soli obblighi restitutori derivanti dallo scioglimento del vincolo contrattuale e non al pagamento del doppio della caparra.
La Cassazione civile, sez. II, con la sentenza 31.07.2023, n. 23209, è intervenuta con un’importante decisione, prendendo le mosse dalla norma in tema di caparra confirmatoria, la quale dispone che "se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra". Orbene, il diritto di recesso è un’evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale: esso costituisce null'altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accomunano tanto i presupposti (l'inadempimento della controparte) quanto le conseguenze (la caducazione ex tunc (retroattiva) degli effetti del contratto), sicché il recesso è legittimamente esercitato, in uno con la ritenzione della caparra, allorché sussista un inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. e gravemente colpevole, ossia un inadempimento imputabile ex artt. 1218 e 1256 c.c., venendo altrimenti meno il presupposto, sancito da quest'ultima norma, per l'insorgere dell'obbligo, in capo al debitore, del risarcimento del danno del quale la caparra...