Le agognate ferie agostane non sono state completamente prive di pensieri per i datori e i loro consulenti del lavoro. Infatti, nel mezzo della canicola estiva, oltre alle ben più impattanti problematiche legate all’aumento dei costi dell’energia, è piombato sulle aziende anche il c.d. Decreto Trasparenza (D. Lgs. 104/2022) che è entrato in vigore il 13.08.2022.
Il decreto, di attuazione della direttiva europea relativa a condizioni trasparenti e prevedibili, oltre ad introdurre nuovi obblighi informativi a carico dei datori di lavoro, introduce alcune novità per il contratto di lavoro intermittente, caratterizzato ontologicamente dalla quasi totale imprevedibilità del momento di esecuzione della prestazione lavorativa. Come è noto, tale fattispecie contrattuale trova albergo nel D. Lgs. 81/2015, il quale stabilisce precisi ambiti di utilizzo (età anagrafica del lavoratore o ragioni oggettive o, ancora, periodi predeterminati) e ne regolamenta forma e comunicazioni.
Il D. Lgs. 104/2022, oltre a rimarcare l’applicabilità degli obblighi informativi previsti per la generalità dei contratti di lavoro, innova completamente il c. 1 dell’art. 15 D. Lgs. 81/2015, rubricato “Forma e comunicazione”, contenente gli elementi essenziali del contratto di lavoro a chiamata o intermittente. Senza soffermarsi sulla comparazione tra il testo in vigore sino al 12.08 e quello entrato in vigore...