Il D.Lgs. 148/2026 ha introdotto, nell'articolo 162-bis TUIR, un income test sui ricavi per le finanziarie di gruppo assimilate alle holding. Prime indicazioni operative nella circolare Federholding n. 15/2026.
Il D.Lgs. 7.08.2026, n. 148 (Decreto Omnibus), in vigore dal 12.08.2026, ha ridisegnato, con l'art. 5, c. 1, lett. g), i criteri di qualificazione dei soggetti assimilati alle holding industriali ex art. 162-bis TUIR (e, dal 2027, art. 161 D.Lgs. 117/2026). L'intervento non riguarda le holding di partecipazione vere e proprie, bensì i soggetti assimilati: tipicamente le finanziarie di gruppo o captive, che concedono finanziamenti e garanzie nell'interesse esclusivo del gruppo.Nel quadro previgente, il c.1, lett. c), n. 2, non subordinava tale qualificazione ad alcun requisito di esclusività o prevalenza rispetto alle attività finanziarie non rivolte al pubblico individuate dal D.M. 2.04.2015, n. 53 (finanziamenti e garanzie infragruppo, cash pooling, prestiti a dipendenti, acquisto di crediti infragruppo): bastava lo svolgimento anche marginale di una di tali attività per rischiare l'assoggettamento a Irap dei componenti finanziari (ex art. 6, c. 9 D.Lgs. 446/1997), in deroga alla regola che esclude interessi e proventi finanziari dalla base imponibile delle società ordinarie. L'Agenzia delle Entrate aveva tentato di arginare l'incertezza con la risposta a interpello n. 472/2022, distinguendo l'esercizio accessorio da quello prevalente, ma restava un giudizio fattuale privo di parametro certo. Il correttivo introduce ora il requisito dello svolgimento "in via esclusiva o prevalente", con un nuovo c. 3-bis che qualifica la prevalenza in termini di income test. In tal...