La V Sez. Civ. della Cassazione, con l’ordinanza 9.01.2021, n. 39181 chiarisce in maniera inequivocabile i parametri e i limiti dell’esercizio della funzione istruttoria del giudice tributario, confermando come sia di fatto imposto il divieto di affidamento di un incarico alla Guardia di Finanza onde provvedere all’accertamento di un credito d’imposta oggetto di controversia. I poteri istruttori possono essere validamente attivati con un'esclusiva funzione di integrazione, qualora sia necessario procedere all'esatta quantificazione della pretesa del Fisco e sempre che sussistano profili di particolare complessità nell’accertamento dell’effettiva pretesa. Condizione indispensabile è rappresentata dal fatto che l’onere probatorio delle parti sia stato correttamente e compiutamente assolto, non essendo consentita una sostituzione del giudice in tale ambito.
Da un punto di vista normativo, l’art. 7, c. 2 D.Lgs. 546/1992 sancisce espressamente che le Commissioni tributarie, qualora debbano acquisire elementi di particolare complessità, oltre a disporre consulenza tecnica, possono richiedere apposite relazioni a organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici, compreso il corpo della Guardia di Finanza. Ebbene, nel caso in esame, il contribuente ricorrente eccepiva il fatto che il giudice avesse emesso impropriamente un'ordinanza istruttoria diretta all'accertamento...