Da quasi trent'anni, grazie alla legge n. 379/1990, le libere professioniste iscritte a una cassa di previdenza e assistenza, sono riconosciute come titolari del diritto all'indennità di maternità per un periodo complessivo di 5 mesi.
Tale diritto è stato poi recepito nell'art. 70, c. 2 D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità), in base al quale l'indennità è pari “all'80% di 5/12 del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo della libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento”. Il successivo terzo comma ha poi statuito che l'importo non può essere inferiore al salario minimo giornaliero di un impiegato, né 5 volte superiore allo stesso minimo, fatta salva la possibilità per ogni singola cassa di stabilire un tetto massimo più elevato, con delibera del consiglio di amministrazione da sottoporre all'approvazione del Ministero del Lavoro.
Posti questi criteri di carattere generale, proprio di recente il Consiglio nazionale degli ingegneri ha rivolto un interpello al Ministero, chiedendo se in relazione a una professionista rientrata in Italia dopo un periodo svolto all'estero, andasse computato l'intero reddito professionale percepito, oppure quello calcolato in misura ridotta grazie agli incentivi...