Ai sensi dell’art. 34 L. 392/1978, il conduttore di un locale a uso commerciale ha il diritto, in caso di cessazione del rapporto di locazione a uso non abitativo, alla c.d. indennità per la perdita di avviamento. La tutela ha lo scopo di disincentivare le cessazioni dei contratti di locazione e allo stesso tempo tutelare il conduttore e la sua attività, quando questa sia strettamente collegata all’ubicazione dell’immobile. Pertanto, il locatore che non intende procedere al rinnovo del contratto, deve corrispondere al conduttore un’indennità per il pregiudizio che si presume subisca a causa del trasferimento forzoso della propria attività in altro luogo.
La norma risponde alla necessità di tutelare l’avviamento commerciale. È pertanto evidente il danno che potrebbe configurarsi se improvvisamente l’impresa non potesse più disporre dei locali, venendo così meno l’identificazione tra l’attività stessa e il suo luogo fisico. Per il conduttore, si prospetterebbe una serie di svantaggi, in primis in termini di utili e perdita di clientela, mentre il locatore, oltre alla disponibilità dell’immobile, potrebbe avvantaggiarsi indebitamente dell’afflusso della clientela collegato alla precedente attività (Corte Costituzionale 5.05.1983, n. 128). In questo senso, l’indennità ha quindi una funzione riparatoria, dal momento che...