Con l’ordinanza 5.06.2023, n. 15675, la V^ Sez. Civ. della Cassazione ha chiarito che il termine utile per la richiesta di rimborso di somme (spettanti al contribuente) decorre dalla data in cui si considera “passata in giudicato” la sentenza che ha accertato la legittimità del recupero dei costi imputati a una diversa annualità e di conseguenza, la deducibilità di tali costi in relazione al corretto anno di competenza. Si tratterebbe di una fattispecie in cui il diritto alla restituzione, risulterebbe essere sorto in un momento successivo rispetto alla data del pagamento dell'imposta, a seguito della formazione del giudicato sulla corretta imputazione dei costi, il quale integra validamente un utile presupposto per il rimborso. Nel caso in esame, per un avviso di accertamento avente a oggetto il recupero d’imposta per l’annualità 1999, la Corte confermava il rilievo dell'Ufficio concernente costi ritenuti indeducibili, in quanto non di competenza dell'anno 1999, bensì di competenza dell'annualità d’imposta precedente: il 1998. A seguito di tale decisum, il contribuente provvedeva a presentare, in maniera più che legittima, un'istanza di rimborso per i versamenti operati in eccedenza nell’annualità 1998, in base a un reddito sul quale non avevano inciso i costi riportati nell'anno successivo ed erroneamente addebitati a tale annualità. Oltre al...