L'Inail con circolare 3.04.2020, n. 13, ha indicato una presunzione semplice secondo cui il contagio da coronavirus, per alcune tipologie professionali, si considera avvenuto in occasione del lavoro e non deve essere trattato come malattia.
Non solo per gli operatori sanitari, ma anche per gli addetti alle vendite, i banconisti, i lavoratori che operano in front-office o alla cassa, a parere dell'Inail esiste una presunzione che il contagio da Covid-19 non debba essere trattato come malattia ma come infortunio, in quanto malattia contratta in occasione del rapporto di lavoro. Con successiva nota corredata da Faq del 10.04.2020, l'Inail ha ulteriormente precisato alle proprie sedi operative che dovranno essere accettate anche le semplici certificazioni di malattia redatta su modulistica Inps per l'apertura delle pratiche, in particolare per i casi denunciati nel primo periodo di diffusione del contagio.
La tutela dell'Inail ricorre anche ove il contagio da Covid-19 si è verificato in itinere, ossia nel tragitto casa-lavoro, mentre la mancanza dell'origine professionale fa rientrare i casi di "semplice" infezione nella tutela della malattia comune.
In presenza di un certificato medico di infortunio, il datore di lavoro cosa deve fare? Sicuramente sarà obbligato a trasmettere la relativa denuncia d'infortunio anche se, come espressamente indicato dalla norma, il predetto infortunio non aggraverà la tariffa applicata.
Solo due aspetti restano ancora oscuri. Il primo riguarda l'esistenza della presunzione semplice che ritiene che il contagio da Covid-19 sia avvenuto in occasione della prestazione del lavoro o addirittura durante il tragitto casa-lavoro....