Nell'esecuzione di attività in cantieri mobili e temporanei si riscontra spesso l'interazione di una pluralità di soggetti che operano in base a rapporti fortemente interconnessi non esenti da criticità. Se l'impresa esecutrice risulta individualmente responsabile nell'applicare la disciplina in materia di sicurezza attraverso le figure chiave di datore di lavoro, dirigente e preposto, l'impresa affidataria, titolare del contratto d'appalto col committente per l'esecuzione del quale può avvalersi di imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi, assume un ruolo cruciale nel selezionare i partner o nel coordinare gli interventi.
L'art. 97 D.Lgs. 81/2008, in particolare, attribuisce al datore di lavoro dell'impresa affidataria l'onere di verificare le condizioni di sicurezza nei lavori assegnati e l'attuazione delle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, oltre agli obblighi generali connessi all'esecuzione di lavori in appalto. Rispetto alle altre organizzazioni coinvolte si delinea a carico delle figure apicali dell'affidatario una responsabilità specifica per reati omissivi o infortuni all'interno del sito con lesioni ai dipendenti delle imprese esecutrici.
La sentenza della Cassazione Penale, Sez. III, 11.07.2019, n. 30539, in continuità con altre pronunce sul tema, si è espressa sui doveri delle diverse figure imponendo all'impresa affidataria di...