L'art. 283 c.p.c. legittima una richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e comunque dell'esecuzione, promossa allorquando ricorrano i requisiti del c.d. fumus boni juris e del periculum in mora. Per l'adozione del provvedimento di inibitoria, tali presupposti devono sempre ricorrere cumulativamente e non alternativamente. Se è vero, infatti, che è astrattamente ipotizzabile che integri un pregiudizio di per sé grave eseguire una sentenza il cui gravame presenta una prognosi di accoglimento assolutamente favorevole, è parimenti vero che ciò non comporta automaticamente che tale danno sia anche irreparabile, ossia insuscettibile di riparazione integrale in caso di successivo accoglimento del gravame.
È, invece, proprio tale irreparabilità, in merito alla serietà del pregiudizio e alla prognosi favorevole circa l'esito dell'impugnazione, che può giustificare, in sede latamente cautelare e di delibazione meramente sommaria, una deroga al principio di generale esecutività delle sentenze di primo grado, anche tenuto conto, non ultimo, del fatto che trattasi di delibazione destinata a sfociare in un provvedimento non impugnabile e che quindi è a maggior ragione opportuno procedere ad una ponderazione globale di tutti i contrapposti interessi. Tale opzione ermeneutica ha peraltro trovato conferma con la riforma del 2005, atteso che il novellato art. 283...