RICERCA ARTICOLI
Lavoro 05 Febbraio 2021

L’Inps torna a perdere nelle pretese verso i soci delle Srl

Ennesima soccombenza nella richiesta dei contributi previdenziali della gestione commercianti nei confronti di un socio amministratore in relazione alle attività organizzative e amministrative svolte, per le quali il soggetto risultava già iscritto alla Gestione Separata.

Ennesima pronuncia della Cassazione che vede l’Inps soccombere nelle pretese dei contributi previdenziali verso i soci di società di capitali (non in trasparenza) non lavoranti, quest’ultima con l’ordinanza 27.01.2021. Il tema è sempre quello: il socio che non svolge attività lavorativa nell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza non è soggetto all’iscrizione e al versamento dei contributi previdenziali per la gestione commercianti, nemmeno se svolge attività di amministratore, quali quella di supervisionare il lavoro, fare da referente con clienti e fornitori, assumere dipendenti, per le quali tra l’altro è iscritto alla Gestione Separata Inps. Questo in estrema sintesi il contenuto della sentenza. Il soggetto era infatti presidente del CdA e socio della Srl, tuttavia nella stessa non svolgeva personalmente attività lavorativa ma soltanto l’attività organizzativa appunto dell’amministratore. L’Inps adduceva che il medesimo avrebbe dovuto iscriversi a entrambe le gestioni, separata e commercianti, e versare contributi per entrambe. Tuttavia, sebbene non operi più il principio dell’alternatività, secondo cui il medesimo soggetto non può iscriversi a 2 gestioni ma soltanto a una, quella prevalente (la cui dimostrazione di prevalenza era peraltro onere dell’Inps), nel caso in questione il socio amministratore non...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.