Limiti e portata del diritto generale di intervenire in qualsiasi procedimento che riguardi altre parti, purchè si possieda un interesse autonomo.
Ai sensi dell’art. 105 c.p.c., ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo (c.d. intervento autonomo); può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse (c.d. intervento adesivo). Ciò posto, la questione della legittimazione del socio a intervenire nel giudizio in cui è parte la società, è stato brillantemente affrontato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19.06.2020, n. 11983.
Si legge nelle motivazioni che, con riguardo agli atti compiuti da una società di capitali, il socio riceve una tutela diretta del proprio interesse a preservare il patrimonio sociale limitatamente ai propri rapporti interni con l'ente e solo in alcuni casi (artt. 2377, 2379, 2408 C.C.), mentre nei rapporti esterni la tutela è solo indiretta e mediata, non essendo egli portatore di un interesse autonomo rispetto a quello della società, ma assorbito in questo, e non potendo, quindi, esercitare un'azione individuale, ma solo aderire alle azioni proposte dalla società, a sostegno delle ragioni di questa. L'intervento in causa del socio, pertanto, non può essere qualificato, in tali ipotesi, come principale, ma solo come adesivo, e le domande da lui...