La Cassazione, Sezione Tributaria Civile, 20.12.2024 n. 33570 segna una svolta significativa nel diritto tributario italiano. In pratica i Giudici di Piazza Cavour hanno annullato un avviso di accertamento rivolto al liquidatore di una società estinta per difetto di soggettività passiva. Ci troviamo in tal caso al cospetto di una decisione che solleva importanti questioni sulla legittimazione processuale e sulla responsabilità del liquidatore per i debiti tributari societari insoluti.Intervenendo a comporre la controversia sollevata, la Corte Suprema ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva accolto il ricorso del ricorrente, intervenuto come responsabile per la liquidazione e cancellazione della società estinta. L’avviso di accertamento indirizzato al soggetto che ha promosso il ricorso è stato dichiarato nullo poiché mirava a un soggetto non titolare della soggettività passiva, attribuibile, invece, ai soci della società estinta.Tale metodo procedurale seguito ha violato i principi di legittimazione processuale, poiché il liquidatore, rappresentante dell’ente estinto, non ha più la capacità processuale per essere soggetto passivo di tali accertamenti.La Cassazione ha, inoltre, posto in evidenza l’importanza di un'attenta lettura dell’art. 36 D.P.R. 602/1973, che, com’è noto, regola la responsabilità del liquidatore. In base a tale norma, il liquidatore può essere...