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Diritto 06 Settembre 2021

Liquidazione coatta, impugnare l'opposizione a stato passivo

Contro la decisione si deve presentare ricorso per cassazione o con appello? Una recente sentenza della Suprema Corte scioglie la diatriba giurisprudenziale.

Ai sensi dell’art. 255, D. Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni) il provvedimento del Tribunale che statuisce sull’opposizione allo stato passivo dovrebbe essere soggetto ad appello, in considerazione del combinato disposto dell’art. 245 D. Lgs. cit. che prevede l’applicazione della disciplina fallimentare alla liquidazione coatta solo per quanto non espressamente previsto e nei limiti della compatibilità. Sul punto si rileva un contrasto giurisprudenziale circa la prevalenza delle norme che disciplinano l’impugnazione ed in particolare se prevalga, in base al rinvio, la disciplina desunta dal riferimento all’appello (art. 255 cit) o quella conseguente alle previsioni generali ( art. 206 e 207 L. Fall.) che ricalcano lo schema di cui agli artt. 98 e 99 L. Fall. La Suprema Corte in un recente provvedimento (Cass., sez. I, ord. 12.08.2021 n. 22836) ha ritenuto di ribaltare il precedente orientamento (Cass. 18119/2017 e Cass. 23430/2020) favorevole all’esperibilità dell’appello, in quanto l’art. 254 del Codice delle assicurazioni, stabilendo che "l’opposizione (è) disciplinata dalla legge fallimentare artt. 98, 99" contiene un rinvio mobile alle norme richiamate, sicchè, in mancanza di una disciplina processuale, il decreto emesso all’esito del giudizio di opposizione non è suscettibile di appello ma solo di ricorso per cassazione”. Risulta persuasiva...

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