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Procedure concorsuali 27 Giugno 2026

Liquidazione controllata: meritevolezza del debitore non necessaria

Per Corte di Cassazione (ord. 28.04.2026, n. 11603) le cause dell'indebitamento e la diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni, da indicare nella relazione dell’OCC, non integrano requisito di meritevolezza per l’ammissione alla procedura.

Il Tribunale di Lodi dichiarava con sentenza l’apertura della procedura di liquidazione controllata su domanda del sovraindebitato. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva reclamo, lamentando la mancata valutazione da parte del Tribunale delle cause dell'indebitamento e della diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni. Il giudizio giungeva davanti alla Corte di Cassazione la quale, nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, formulava importanti precisazioni.L’art. 269 del Codice della crisi e dell’insolvenza è stato modificato dall'art. 41 D.Lgs. 136/2024 con l’inserimento, al comma 2, dell'ulteriore lemma, per il quale “La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'art. 268, c. 3, quarto periodo”.L’indicazione nella relazione dell'OCC delle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni non ha inteso introdurre un requisito soggettivo di meritevolezza per l'accesso alla liquidazione controllata, analogamente a quanto previsto dall'art. 69 del Codice della crisi per l'istituto della ristrutturazione dei debiti del consumatore; nondimeno però tale indicazione deve essere presente, in termini di chiarezza e completezza espositiva, nella relazione dell'OCC quale indispensabile requisito informativo necessario per il vaglio di ammissibilità della domanda di accesso...

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