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Diritto
19 Dicembre 2022
Liquidazione dei compensi del giudice: omessa pronuncia sulle spese
In caso di omessa pronuncia su una domanda la parte ha la facoltà alternativa di far valere l’omissione in sede di gravame o di riproporla in separato giudizio.
Nel giudizio di liquidazione dei compensi, ex art. 25, n. 4 L.F., può capitare che il giudice delegato accolga solo in parte le richieste creditorie. Ciò può dipendere dal fatto che il credito fatto valere sia solo in parte provato, ovvero sia ritenuto ammissibile solo per una quota dedotta in giudizio, ovvero ancora per il fatto che il giudice ha omesso di pronunciarsi su una ragione di credito per svista o distrazione.
Tale ultima ipotesi è, per esempio, il caso di un professionista che abbia chiesto al curatore la liquidazione dei propri onorari e per le spese imponibili vedendosi accolta soltanto la prima richiesta senza alcuna statuizione in merito alle spese.
In tale contesto ci si chiede se il professionista possa reiterare la domanda attraverso una nuova istanza liquidatoria da sottoporre al giudice delegato, o se debba necessariamente reclamare il provvedimento di accoglimento parziale secondo le formalità previste dall’art. 26 L.F.
Osterebbe alla prima soluzione quanto previsto dall’art. 346 c.p.c., ai sensi del quale, le domande non accolte nella pronuncia di primo grado, che non siano espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
La Suprema Corte, nell’ordinanza 1.12.2022, n. 35382, ha ritenuto, invece, possibile esperire in via alternativa la riproposizione della domanda e la via del reclamo ex art. 26 L.F. Secondo la Corte di legittimità, infatti, in caso di omessa pronuncia su...