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Diritto
01 Marzo 2021
Liquidazione del patrimonio e domande tardive
Sovraindebitamento: è possibile presentare al liquidatore domande rivolte alla partecipazione della liquidazione successivamente al termine previsto dal liquidatore? La giurisprudenza è contrastante ma l'orientamento pare favorevole.
Ai sensi dell'art. 14-ter L. 27.01.2012, n. 3, il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni depositando la documentazione attestante la propria situazione economica patrimoniale e indicando le cause dell'indebitamento e le ragioni dell'incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte.
Il giudice, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, dichiara aperta la procedura di liquidazione nominando un liquidatore, il quale, a sua volta, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione depositata, forma l'inventario dei beni e comunica ai creditori la possibilità di partecipare alla liquidazione, indicando la data entro cui presentare le domande e il termine entro cui sarà comunicato lo stato passivo.
In assenza di una specifica disciplina, la giurisprudenza si è interrogata sull'ammissibilità di domande tardive trasmesse successivamente al termine concesso dal liquidatore.
Secondo un primo orientamento il termine sarebbe vincolante e la domanda tardiva diverrebbe inammissibile (Trib. Ancona 14.11.2019), secondo altro orientamento il termine non sarebbe perentorio, consentendo la partecipazione alla liquidazione anche ai creditori tardivi (Trib. Udine 7.07.2020).
In una recente sentenza, il Tribunale di Mantova (sentenza 1.02.2021), aderendo all'orientamento meno restrittivo, ha ritenuto ammissibile la domanda tardiva...